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Lavoro intermittente o a chiamata

E’ un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni a carattere discontinuo (lavoratori dello spettacolo, addetti ai centralini, guardiani, receptionist, camerieri ecc.), laddove infatti il datore di lavoro può servirsi della prestazione del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza.

La disciplina normativa è contenuta nel Decreto Legislativo di riordino delle tipologie contrattuali (D.lgs. 81/2015).

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:

  • per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimenti di prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
  • nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni. Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno.

Il contratto di lavoro intermittente, come confermato anche dalla nuova disciplina raccolta nel Decreto Legislativo n.81/2015, è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

La Circolare MLPS n.35/2013 aveva già fornito le indicazioni operative riguardo al calcolo delle giornate.

E’ richiesta la forma scritta (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validità) e deve avere determinati contenuti previsti per legge.

E’ prevista inoltre un’indennità di disponibilità nel caso in cui nel contratto il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata.

La Riforma ha stabilito che il datore di lavoro effettui, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva, una comunicazione amministrativa prima di ogni chiamata del medesimo lavoratore, anche se all’interno di un ciclo mensile già comunicato, definendo modalità di comunicazione più snelle.

Le modalità operative per effettuare tale comunicazione sono state definite dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla Circolare 27 giugno 2013 n.27.

Le istruzioni operative per la comunicazione della chiamata del lavoro intermittente sono disponibili nel portale ClicLavoro http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Lavoro-Intermittente.aspx.

FONTE: www.cliclavoro.gov.it

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Max Voievoda

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