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Abitare in Italia

A) Domicilio e ospitalità

Il domicilio è il luogo dove dimori. Può essere - ad esempio - un appartamento, un'abitazione, un albergo, un ricovero; l'alloggio può essere di tua proprietà, puoi essere in affitto oppure in accoglienza presso amici o presso una comunità.
Se la dimora è abituale cioè si prolunga nel tempo allora puoi richiedere l'iscrizione anagrafica.
La residenza è il luogo della tua dimora abituale certificata attraverso l'iscrizione anagrafica.
Se sei cittadino comunitario l'iscrizione anagrafica diviene obbligatoria per prolungare il soggiorno oltre 3 mesi dall'ingresso in Italia.
Se sei cittadino non comunitario l' iscrizione anagrafica non determina il tuo soggiorno. E' consigliato comunque richiederla in relazione alla possibilità di usufruire dell'assistenza sociale, dell'accesso all'abitazione. Inoltre la durata della residenza è condizione necessaria per la richiesta di cittadinanza italiana.
In alcune procedure amministrative ti verrà richiesto il certificato di idoneità dell'alloggio in cui abiti.

Se ospiti una o più persone per un periodo superiore a 30 giorni devi fare la comunicazione di cessione di fabbricato all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Se l'ospite è cittadino non comunitario la comunicazione deve essere presentata entro 48 ore all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

B) Iscrizione anagrafica

L'anagrafe è l'archivio delle persone, delle famiglie e delle convivenze che hanno la loro residenza nel territorio comunale .
L'iscrizione anagrafica è necessaria per poter accedere a molti diritti sociali
La richiesta di iscrizione anagrafica si presenta all'Ufficio Anagrafe del comune dove si è posta la dimora
La persona iscritta è residente.
Per il cittadino comunitario l'iscrizione anagrafica "sostituisce" il titolo di soggiorno.
Per fare la richiesta di iscrizione anagrafica è necessario recarsi di persona. Nel caso di un nucleo familiare è sufficiente la presenza di un solo componente che deve essere in possesso dei dati degli altri componenti il nucleo.
Quando il richiedente entra a far parte di una famiglia già iscritta (per nascita o per trasferimento) è necessario che la richiesta venga effettuata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento.
Il responsabile delle convivenze anagrafiche (conventi, collegi, etc.) effettua personalmente (su richiesta dell'interessato) la comunicazione del trasferimento della residenza delle persone che entrano a far parte di tali convivenze.

L'Ufficio Anagrafe comunica la variazione di residenza soltanto alla Questura; è quindi necessario che venga comunicato dall'interessato a tutti gli altri soggetti interessati.
In particolare se sei in possesso di patente di guida e/o proprietario di autoveicolo o intestatario di targa di ciclomotore bisogna compilare un modulo, che l'ufficio anagrafe invierà alla Motorizzazione Civile di Roma per l'aggiornamento del cambio d'indirizzo sulla patente e sul libretto di circolazione del veicolo di proprietà.

C) Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario

L'iscrizione anagrafica è necessaria per certificare la regolarità del tuo soggiorno in Italia. E' obbligatorio richiedere l'iscrizione anagrafica se il soggiorno in Italia è superiore a tre mesi.

Come cittadino comunitario hai diritto all'iscrizione anagrafica se:
- sei lavoratore subordinato o autonomo e la tua attività si svolge in Italia; oppure
- disponi per te e per i tuoi familiari di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo; oppure
- sei iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per frequentare un corso di studi o di formazione professionale e disponi, per te stesso e per i tuoi familiari, di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria; oppure
- sei familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto all'iscrizione anagrafica.
L' 'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita attività lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro.

I cittadini dell’Unione che soggiornano in Italia per lo svolgimento di un’attività lavorativa stagionale, qualora manifestino l’intendimento di permanere sul territorio nazionale limitatamente al periodo dello svolgimento dell’attività lavorativa, potranno essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea.
In tal caso, l’ufficiale d’anagrafe potrà rilasciare l’attestazione, opportunamente modificata per quanto riguarda i dati relativi all’iscrizione anagrafica (dovrà risultare chiaramente che si tratta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea), oltre ad apporre una precisa limitazione temporale alla validità dell’attestato, pari ad un anno dall’iscrizione stessa.

Il genitore comunitario di minore italiano ai fini dell'iscrizione anagrafica non deve dimostrare i requisiti previsti per il familiare straniero di cittadino comunitario

Cosa fare

Bisogna presentare la richiesta di iscrizione anagrafica presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe comunale.

La documentazione da presentare è la seguente:
- documento di identità nazionale riconosciuto dall'Italia o passaporto in corso di validità; ed inoltre:

a) in caso di lavoro subordinato uno di questi documenti
- contratto di lavoro, comunicazione assunzione al Centro per l’Impiego (INPS per il collaboratore domestico), ultima busta paga, nulla osta al lavoro (se lavoratori di cittadinanza rumena o bulgara);

b) in caso di lavoro autonomo uno di questi documenti
- iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero iscrizione in registri o albi professionali e attribuzione della partita IVA; oppure
- contratto di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione o quanto altro dimostri l’attività di lavoro autonomo;

c) in caso di iscrizione a corso di studi o formazione
- documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa;
- polizza assicurativa che copre le spese sanitarie;
- documentazione attestante le disponibilità economiche

d) in caso di soggiorno in Italia avendo risorse economiche
- documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari o auto-dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; e
- polizza assicurativa che copre le spese sanitarie

e) in caso di iscrizione per motivi religiosi
- dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell’incarico ricoperto, l’assunzione dell’onere del vitto e dell’alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia.
- polizza assicurativa di copertura delle spese sanitarie ovvero dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie

I familiari comunitari che non hanno lavoro o autonomia economica possono fare richiesta di iscrizione anagrafica presentando:
- documento attestante la qualità di familiare tradotto e legalizzato se non munito di apostille, ovvero, se ricorrono le condizioni, certificato o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la qualità di familiare a carico;
- attestazione della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare.

Per i minori comunitari non accompagnati si procede all’iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell’Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l’affidamento o la tutela. L’iscrizione anagrafica del minore sarà curata dal tutore o dall’affidatario esibendo il provvedimento del Tribunale.

Costi

- 1 marca da bollo da € 14,62 per la richiesta; e
- 1 marca da bollo da € 14,62 per ogni attestazione rilasciata

Il Comune, fatte le verifiche, iscrive e rilascia l'attestazione della regolarità del soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea.
Si può richiedere il rilascio della carta d'identità italiana. La carta d'identità non è valida per l'espatrio.

Si può sempre fare richiesta di attestazione della regolarità del soggiorno.

Tascorsi 5 anni consecutivi di iscrizione anagrafica in Italia è possibile richiedere al Comune di residenza l'attestato che certifica la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L’attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.

Costi

- 1marca da bollo da € 14,62 per la richiesta; e
- 1 marca da bollo da € 14,62 per ogni attestazione rilasciata.

Al provvedimento di allontanamento dall'Italia segue la cancelllazione anagrafica.

Il provvedimento di diniego (rifiuto) della richiesta di iscrizione anagrafica può essere impugnato presso il Giudice Ordinario.

D) Cittadino non comunitario

1) Idoneità dell'alloggio

L'idoneità viene richiesta all'Ufficio tecnico comunale e dichiara il numero massimo di persone cui è concesso abitare in quell'alloggio sulla base dei parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

E' equivalente all'idoneità alloggiativa l'idoneità igienico-sanitaria rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (USL, ASL, AUSL del luogo di residenza).
L'idoneità è richiesta dal proprietario dell'alloggio o dal titolare del contratto di affitto.

E' necessario richiedere l'idoneità nelle procedure amministrative di:
- rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- rilascio della carta di soggiorno al familiare;
- rilascio del permesso di soggiorno in caso di coesione familiare
- richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare o familiare al seguito

2) Il domicilio

E' necessario comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
Se ci si trova in albergo o presso convivenze è il responsabile della struttura che comunica la tua presenza.
Se sei ospite presso un alloggio privato chi ti ospita, entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità devi fare la comunicazione di ospitalità all'autorità locale di pubblica sicurezza. L'Autorità locale di pubblica sicurezza è il Sindaco. La comunicazione viene consegnata in Questura o al Commissariato di Polizia se presenti; negli altri casi in Comune. La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.


3) Iscrizione anagrafica del cittadino non comunitario

Consiglio: E' necessario procedere immediatamente all'iscrizione anagrafica del figlio nato in Italia per permettergli - raggiunti i 18 anni - di poter scegliere di fare richiesta di cittadinanza italiana.

L'iscrizione anagrafica del cittadino non comunitario o apolide avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità riservate al cittadino italiano.
Non può essere richiesta l'iscrizione anagrafica da parte di colui che ha un permesso di soggiorno di breve durata cioè non superiore a tre mesi.
E' permessa l'iscrizione anagrafica di chi ha l'attestazione di presenza se la residenza è funzionale alla acquisizione della cittadinanza italiana in quanto discendente di cittadino italiano
Il figlio di straniero è iscritto all'anagrafe senza la necessatà della sua iscrizione preventiva nel titolo di soggiorno del genitore.

La richiesta di iscrizione anagrafica (o residenza) è presentata all'Ufficio Anagrafe comunale che verifica:
- il documento di identità valido (di norma il passaporto o la carta di identità italiana o il libretto di viaggio)
- la tessera originale del codice fiscale
- il titolo di soggiorno in corso di validità

Può richiedere l'iscrizione anagrafica anche chi sta aspettando il rilascio del primo permesso di soggiorno:

a) per lavoro subordinato esibendo:
- il contratto di soggiorno per lavoro;
- la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- la fotocopia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno

b) per lavoro autonomo esibendo:
- la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- la fotocopia della domanda di rilascio del permesso di soggiorno

c) per motivi familiari esibendo:
- il visto di ingresso;
- la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- la fotocopia del nulla osta al ricongiungimento familiare

Può richiedere l'iscrizione anagrafica anche chi sta aspettando il rinnovo del titolo di soggiorno purchè la richiesta di rinnovo sia stata presentata con il permesso di soggiorno scaduto da meno di 60 giorni. L'iscrizione riguarda cittadini stranieri non comunitari mai inseriti nei registri della popolazione residente ovvero cancellati dagli stessi per irreperibilità e ricomparsi successivamente

E' necessario esibire
- il titolo di soggiorno in possesso
- la ricevuta dall'ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

L'iscrizione riporta i dati contenuti nel passaporto o negli altri documenti rilasciati dall'autorità estera prodotti dallo straniero; in caso di difformità rispetto ai dati contenuti nel permesso di soggiorno, l'ufficiale di anagrafe segnala il fatto alla questura allo scopo di correggere i dati del permesso.

Rinnovo dell'iscrizione anagrafica

L'iscrizione anagrafica non decade in fase di rinnovo del permesso di soggiorno nè in fase di rilascio del permesso di sogigorno CE slp.
Entro 60 giorni dalla consegna del titolo di soggiorno è necessario fare la dichiarazione di dimora abituale per mantenere l'iscrizione anagrafica.

Cancellazione dell'iscrizione anagrafica

L'iscrizione anagrafica si perde per cancellazione
- in caso di irreperibilità a seguito di ripetuti controlli o in occasione del censimento
- trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno del quale non è stato richiesto il rinnovo, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.


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